Emergenza Coronavirus: il trasporto merci è un’attività consentita, ma attenzione alle merci che vengono trasportate.

Emergenza Coronavirus: il trasporto merci è un’attività consentita, ma attenzione alle merci che vengono trasportate.

Il rapido susseguirsi di provvedimenti adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica sta generando incertezza negli operatori economici. In particolare non è chiaro se sia ancora permesso trasportare beni non considerati essenziali. Il rischio per il trasportatore è di essere ritenuto responsabile per concorso nella violazione dell’obbligo di sospensione delle attività.
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Il Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020 ha sospeso fino al 3 aprile tutte le attività produttive e commerciali ad eccezione di quelle considerate essenziali, tra queste rientra il trasporto terrestre, marittimo ed aereo. Per tutte le attività non considerate essenziali il decreto prevede che la sospensione di tutto il processo produttivo compresa la spedizione del materiale in giacenza avvenga entro il 25 marzo 2020. In caso di violazione dell’obbligo di sospensione dell’attività attualmente è prevista l’applicazione dell’art. 650 del codice penale che punisce i trasgressori con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, ma in base all’ultimo decreto legge adottato dal governo in data 25 marzo la violazione è stata depenalizzata con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 3.000 euro e con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Se è chiaro che la produzione e la commercializzazione di beni considerati non essenziali è attualmente vietata, in assenza di chiarimenti da parte del Governo permangono dubbi se tali beni possono essere ancora trasportati e quali potrebbero essere le conseguenze per gli autotrasportatori.

Senza alcuna pretesa di esaustività e di fornire un parere legale, che richiede l’esame delle particolarità del caso specifico si osserva quanto segue. Dopo il 25 marzo 2020 le merci non considerate essenziali non dovrebbero essere più spedite, perché sia la produzione che la commercializzazione è sospesa. Tuttavia, appare lecito che le merci spedite entro il 25 marzo 2020 possano essere trasportate nei giorni successivi, del resto il decreto stesso prevede che entro tale data debba avvenire la spedizione, ma non la consegna.

Questione distinta è se i beni considerati non essenziali possano essere movimentati, ad esempio spediti da magazzini nella disponibilità di spedizionieri, successivamente alla data del 25 marzo 2020. In base alla previgente normativa, quella dettata da DPCM del 11 marzo 2020 era consentito il trasporto di tutte le merci, comprese quelle considerate di non prima necessità, sul territorio nazionale. La situazione è, però, cambiata, in quanto se prima erano sospese solo le attività commerciali adesso sono sospese anche le attività produttive. Salvo ipotesi particolari (ad esempio spedizione del bene non di prima necessità dallo spedizioniere al cliente finale) non sembrerebbe, quindi, esserci un motivo legittimo per movimentare merci, in quanto queste non possono essere né prodotte né commercializzate. In assenza di una valida giustificazione, il trasporto sembrerebbe sospetto e probabilmente dare luogo ad ulteriori indagini da parte della pubblica autorità che potrebbero portare all’accertamento di una violazione dell’obbligo di sospensione delle attività previsto dal DPCM del 22 marzo 2020.

Occorre ora indagare se la violazione e la relativa sanzione sia imputabile solo al committente del trasporto, sia esso produttore o commerciante, o anche al trasportatore. A prescindere della natura della sanzione, penale o amministrativa il trasportatore rischia di essere ritenuto responsabile per aver concorso alla violazione. Sia il codice penale che la legge sulle sanzioni amministrative prevedono che quando più persone concorrono nell’illecito ciascuna di essa soggiace alla sanzione per questa disposta. Inoltre, base ai principi fissati del codice penale ed applicabili anche alle sanzioni amministrative, la pena si applica non soltanto all’autore o ai coautori dell’infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale. In conclusione, il trasportatore in caso di trasporto di beni non considerati essenziale potrebbe essere considerato concorrente nella violazione dell’obbligo di sospensione previsto dal DPCM del 22 marzo 2020 e come tale passibile delle sanzioni previste per la sua violazione.

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