Il Tribunale Civile di Roma ritiene fondata la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale del tecnico incaricato dalla banca di periziare l’immobile su cui iscrivere l’ipoteca a garanzia del mutuo

Il Tribunale Civile di Roma ritiene fondata la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale del tecnico incaricato dalla banca di periziare l’immobile su cui iscrivere l’ipoteca a garanzia del mutuo

Nella decisione il Tribunale romano ha ritenuto fondate le argomentazioni dell’istituto di credito, assisto dall’Avv. Enrico Scoccini, tese a dimostrare la sussistenza della legittimazione attiva in capo all’attrice, cessionario di un ramo d’azienda, a richiedere risarcimento dei danni subiti e la correlata sussistenza della responsabilità del convenuto/professionista, incaricato dalla banca cedente il ramo di azienda, di periziare il realizzando immobile su cui iscrivere l’ipoteca a garanzia del mutuo richiesto dalla società di costruzioni.
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La sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale Civile di Roma in accoglimento della domanda attorea affronta questioni di rilevante interesse giuridico e di particolare rilevanza pratica. In primis, l’organo giudicante ha riconosciuto la sussistenza della legittimazione attiva dell’attrice, in quanto cessionaria di un ramo d’azienda bancaria, a far valere tutte le azioni contrattuali ed extracontrattuali inerenti il contratto di finanziamento ceduto, recependo la giurisprudenza della Cassazione (per tutte Cass. Civile, sez. III, sent. n. 13692/2012) che riconosce il carattere unitario ed omnicomprensivo della cessione del ramo d’azienda, in forza del quale il cessionario subentra oltre ai crediti e debiti, anche in tutte le azioni accessorie a tutela dei crediti stessi. La banca cessionaria ha avuta riconosciuta la legittimazione ad agire in quanto cessionaria anche del contratto stipulato a favore della banca cedente dalla società costruttrice richiedente il finanziamento con il professionista indicato dalla banca di controllare la regolarità amministrativa del realizzando immobile e di indicarne il valore di mercato.
Specifica il Giudice come, qualora si evinca dalla volontà negoziale delle parti contraenti, come nel caso deciso dalla sentenza, di voler attribuire al terzo la prestazione oggetto dell’accordo, sussistono gli estremi per l’applicazione della disciplina prevista in materia di contratto a favore di terzi, non essendo necessario un’espressa dichiarazione delle parti (Cass. Civile, sez. I, sent. n. 294/1972). Da ciò deriva la legittimità del terzo, anche quale cessionario, di agire in giudizio per richiedere risarcimento del danno.
Altra questione di diritto affrontata nella citata sentenza, attiene alla materia della prescrizione. Il giudice di prime cure ha, infatti, accolto la tesi della banca attrice per la quale in il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale decorre non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato (così pure Cass. Civile, sent. n. 16463/2012).
In ultimo, ma non meno importante è il punto relativo alla responsabilità del professionista per i danni patrimoniali subiti dalla banca finanziatrice, secondo la testi prospettata dalla difesa di quest’ultima. Nello specifico, la mancata verifica dello stato dei lavori da parte del professionista e l’omessa verifica della regolarità degli stessi in ossequio alla normativa prevista in materia edilizia ed urbanistica, configurano pienamente gli estremi per qualificare la condotta come gravemente negligente, con conseguente causazione di un danno patrimoniale del quale questo è tenuto a risarcire il danneggiato.
Nella sentenza, il Tribunale ha ritenuto gravemente inadempiente il professionista il quale non ebbe a verificare la legittimità della domanda di condono edilizio presentata dalla società costruttrice l’immobile, attestando erroneamente che ricorrevano tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda stessa e quindi attestando la finanziabilità dell’operazione bancaria.
Poiché la banca aveva agito in sede esecutiva nei confronti della società costruttrice per il mancato pagamento di una parte del mutuo concesso, essendo risultato l’immobile abusivo, non condonabile e quindi privo di valore commerciale, il professionista è stato condannato a pagare l’intero importo del mutuo non pagato dalla società costruttrice.

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