I limiti ai poteri istruttori officiosi nelle cause civili in materia di diritto della concorrenza

I limiti ai poteri istruttori officiosi nelle cause civili in materia di diritto della concorrenza

di Giovanni Scoccini, pubblicato in Riv. Dir. Ind. n.3/2017, pag. 368 e ss. Nota alla sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Spec. in materia di Impresa, 13 aprile 2016
Rivista Diritto Industriale

I limiti ai poteri istruttori officiosi nelle cause civili in materia di diritto della concorrenza

Sommario: 1.Il fatto - 2.La fattispecie complessa dell’abuso di posizione dominante e i suoi presupposti - 3.La nozione di mercato rilevante - 4.La definizione del mercato rilevante nel giudizio civile - 5.La consulenza tecnica percipiente - 6.I poteri istruttori officiosi - 7.Conclusioni

1.Il fatto.
Arslogica Sistemi S.r.l., società operante nel settore della fornitura, assistenza e manutenzione di sistemi hardware, agiva in giudizio per sentire accertare la responsabilità della sua fornitrice IBM Italia S.p.a., derivante dalla violazione delle norme di buona fede e correttezza contrattuale dettate dall’art. 1375 c.c., dall’abuso di posizione dominante , dall’abuso di dipendenza economica e dell’abuso del diritto, riservandosi di chiedere la liquidazione dei danni in un separato giudizio.
Nello specifico, l’attrice lamentava che la convenuta le aveva praticato condizioni meno favorevoli di quelle applicate ad altri rivenditori IBM, compromettendo la sua capacità di competere in occasione di gare per la fornitura di prodotti e servizi di assistenza informatica. Deduceva, inoltre, l’illegittimità del successivo recesso dal rapporto di fornitura esercitato da IBM Italia S.p.a. a pochi mesi di distanza dal suo ultimo rinnovo.
La convenuta si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti svolta da parte attrice e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatture non pagate e per la tutela del marchio “IBM Business Partner”.
Il caso in commento offre interessanti spunti sul tema dell’onere della prova nelle cause civili in materia di diritto della concorrenza, su cui si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con una sentenza significativa nell’evoluzione non solo del private antitrust enforcement, ma più in generale dei poteri istruttori officiosi.
Per quanto interessa l’ambito del presente scritto, il Collegio ha affrontato la questione della presenza di un’effettiva posizione dominante in capo alla convenuta, prospettata dalla società attrice, rilevando come tale attribuzione riferita a IBM Italia S.p.a. non fosse stata effettivamente e sufficientemente delineata nei suoi aspetti essenziali, essendo stati lasciati nell’indeterminatezza gli elementi che concorrono ad individuare tale condizione di un soggetto imprenditoriale rispetto ad un determinato mercato.
In particolare, l’attrice non aveva assolto all’onere su di essa incombente di delineare il mercato rilevante, operazione preliminare ed imprescindibile ai fini dell’accertamento di una condotta anticoncorrenziale, ai sensi dell’art. 3 L. 287/90 . L’atto di citazione non conteneva nessuna indicazione rispetto al mercato rilevante e i documenti prodotti dall’attrice nel corso di causa come prova del ruolo dominante della convenuta sono stati ritenuti inidonei dal Collegio in quanto riferiti a mercati del tutto estranei alle attività oggetto di giudizio o contrari alla tesi attorea. Il Collegio ha ritenuto che l’assoluta genericità dell’attribuzione a IBM Italia S.p.a. della qualifica di impresa in posizione dominante rendesse impossibile utilizzare i poteri istruttori officiosi che il nostro ordinamento prevede, e che la giurisprudenza recente della Cassazione stabilisce siano interpretati in senso orientato ad assolvere il dovere di rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio in presenza di paventate violazioni del diritto della concorrenza. La domanda di accertamento dell’abuso di posizione dominante è stata, quindi, respinta.
Per quanto riguarda le altre questioni, il Collegio ha ritenuto infondata l’ipotesi di abuso di dipendenza economica, in quanto parte attrice non aveva proceduto alla necessaria dimostrazione dell’eccessivo squilibrio di diritti e obblighi e della impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, che, come noto, configurano i presupposti fondanti un effettivo e rilevante stato di dipendenza economica.
Inoltre, il Collegio ha rigettato le contestazioni relative alla violazione della buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. che l’attrice lamentava asserendo che la convenuta le avesse applicato condizioni di fornitura diverse rispetto ad altri rivenditori IBM, che l’avrebbero svantaggiata nelle gare per la fornitura di prodotti e servizi di assistenza informatica. Il Collegio, nel merito, ha ritenuto obiettivamente impossibile comparare le diverse condizioni di fornitura praticate ai vari rivenditori, in quanto erano diverse le configurazioni dei prodotti forniti.
Il Collegio, infine, ha ritenuto che l’attrice non avesse provato elementi di arbitrarietà o intenti disgregativi o anche causativi di sproporzionati effetti pregiudizievoli che potevano condurre a ritenere viziato da profili di abusività o di carenza di buona fede l’esercizio del diritto di recesso contrattualmente previsto .
In conseguenza di quanto rilevato, il Collegio si è espresso respingendo totalmente le domande avanzate da Arslogica Sistemi s.r.l., condannandola nel contempo, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali attuate da IBM ITALIA s.p.a., al pagamento della fatture non pagate, inibendole, infine l’uso del marchio “IBM Business Partner” fissando una penale per ogni giorno di violazione di tale inibitoria.

2.La fattispecie complessa dell’abuso di posizione dominante e i suoi presupposti.
La fine di un rapporto commerciale di lunga durata ha spesso strascichi giudiziari, specie quando questo è la principale fonte del fatturato di una delle parti. Nei casi in cui non sono riscontrabili violazioni del dettato contrattuale, le fattispecie giuridiche richiamate sono normalmente l’abuso di dipendenza economica e la violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Si tratta di azioni che molto spesso non hanno successo, perché gli attori non riescono a provare le condizioni che la legge richiede siano soddisfatte per giustificare una limitazione della libertà negoziale. Nel giudizio in commento l’attrice oltre alle sopra citate fattispecie giuridiche ha lamentato anche un abuso di posizione dominante, i cui presupposti sono ancora più complessi .
L’abuso di posizione dominante, presuppone, infatti, la detenzione di una posizione dominante nel mercato in cui l’abuso si asserisce sia stato commesso o in un mercato ad esso collegato . L’accertamento della posizione dominante, a sua volta, ha come operazione preliminare ed imprescindibile la determinazione del mercato rilevante , che consiste nel perimetro all’interno del quale deve valutarsi se una determinata impresa sia in grado di tenere comportamenti significativamente indipendenti dai suoi concorrenti, dai suoi clienti e dai consumatori. Per fare questo occorre, in primo luogo, individuare quali sono i prodotti in rapporto di significativa sostituibilità con quelli che essa produce e, quindi, le pressioni competitive cui essa è sottoposta. Si tratta di un’operazione, c.d. definizione del mercato rilevante, che può richiedere un’analisi economica molto sofisticata.
3.La nozione di mercato rilevante.
Il mercato rilevante è un concetto giuridico astratto, o anche definito concetto giuridico indeterminato, per il quale la fattispecie rilevante non è definita dalla legge, ma dalla teoria economica, che deve essere applicata attraverso una valutazione tecnica. A tal riguardo la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui illustra il metodo che essa applica per definire il mercato e gli elementi necessari per tale operazione . Secondo la Commissione, il mercato deve essere definito sia da un punto di vista del prodotto, che da un punto di vista geografico, ovvero sia con riguardo alla sostituibilità con altri prodotti, che all’area geografica in cui i fornitori sono in concorrenza tra loro. Le pressioni concorrenziali, che devono essere considerate per valutare la sostituibilità, sono quelle sia dal lato dell’offerta, che della domanda, nonché quelle della concorrenza potenziale .
L’analisi della sostituibilità sul versante della domanda implica la determinazione della gamma di prodotti che vengono considerati come intercambiabili dal consumatore. Per fare questo la Commissione propone un price test per accertare se i clienti, in risposta ad un piccolo incremento di carattere permanente del prezzo dei prodotti in esame, passerebbero a prodotti sostitutivi prontamente disponibili, o si rivolgerebbero a fornitori siti in un’altra zona. Se il tasso di sostituzione è sufficiente a rendere non redditizio l’incremento del prezzo a causa del calo delle vendite, i prodotti in esame e quelli sostitutivi devono ritenersi nel medesimo mercato rilevante.
L’analisi della sostituibilità sul versante dell’offerta deve, invece, accertare se fornitori di altri prodotti siano in grado di modificare il loro processo produttivo in modo da fabbricare i prodotti in esame senza dover sostenere significativi costi aggiuntivi o affrontare rischi eccessivi.
Per delimitare il mercato geografico, la Commissione suggerisce di considerare in primo luogo la distribuzione delle quote di mercato e della politica dei prezzi a livello nazionale e dell’Unione. Successivamente, se necessario, dovranno essere compiuti ulteriori accertamenti sull’offerta per assicurarsi che le imprese site in altre zone non incontrino ostacoli allo sviluppo delle loro vendite nell’intero mercato geograficamente rilevante.
Nella sua Comunicazione la Commissione indica anche quali sono gli elementi che ritiene pertinenti per determinare se due prodotti siano sostituibili. Il punto di partenza è l’analisi delle caratteristiche oggettive del prodotto e dell’uso cui è destinato. Tale dato, da solo, può essere non sufficiente. È necessario prendere in esame dati sulla sostituzione in concreto, che la Comunicazione individua nei dati relativi a fenomeni di shock di prezzi nel recente passato, nei test quantitativi sull’elasticità della domanda, nel punto di vista dei clienti e dei concorrenti e nelle preferenze dei consumatori. La raccolta di questi dati avviene tramite la consultazione con le altre imprese del settore, i loro fornitori e clienti, nonché le associazioni di categoria. La stessa Commissione ritiene difficilmente praticabile la consultazione diretta dei consumatori e ritiene preferibile gli studi di mercato commissionati in passato.
La definizione del mercato rilevante richiede, quindi, una moltitudine di dati da esaminare, che spesso non sono pubblici, l’accesso ai quali, spesso, presuppone la collaborazione di soggetti privati. Nei procedimenti per la tutela pubblica della concorrenza, sia la Commissione Europea sia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato possono avvalersi di poteri autoritativi per richiedere queste informazioni.
Le autorità di vigilanza sono, inoltre, dotate di particolari competenze professionali per svolgere una valutazione tecnica complessa, quale è la definizione del mercato rilevante. Nello svolgimento di questa valutazione tecnica, la giurisprudenza riconosce alle autorità un margine di discrezionalità, in quanto il concetto di mercato rilevante rimane elastico per via di tutte le inferenze sopra elencate. Il sindacato giurisdizionale sulla definizione del mercato rilevante svolta dalle autorità di vigilanza si limita, quindi, a vagliare la correttezza dei criteri giuridici, la logicità e la coerenza del ragionamento e l’adeguatezza della motivazione con cui l’amministrazione ha supportato le proprie valutazioni tecniche. Non è consentito al giudice sostituire le proprie valutazioni economiche con quelle dell’autorità di vigilanza, in quanto altrimenti si sovrapporrebbe un giudizio opinabile ad un giudizio altrettanto opinabile .
4.La definizione del mercato rilevante nel giudizio civile.
Nel giudizio civile, che non abbia a suo fondamento un precedente provvedimento dell’AGCM o della Commissione europea, sarà il giudice a decidere sulla definizione del mercato rilevante e a compiere, quindi, valutazioni tecniche opinabili. Ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di produrre in giudizio gli elementi su cui il giudice, probabilmente attraverso il consulente tecnico d’ufficio, è chiamato a determinare l’estensione del mercato rilevante, spetta alla parte che lamenta l’abuso della posizione dominante, in quanto, come già detto, la definizione del mercato rilevante ne costituisce un presupposto essenziale. Appaiono, però, evidenti le difficoltà che il privato incontrerà nella raccolta dei dati da sottoporre al giudice ai fini della definizione del mercato rilevante, in particolar modo ove si tratti di un mercato in cui non opera direttamente. Il nostro ordinamento non consente alla parte di imporre alla controparte, o a un terzo, di effettuare un test quantitativo per stimare l’elasticità della domanda né appare possibile raccogliere l’opinione degli operatori del settore sulla delimitazione del mercato rilevante attraverso la prova testimoniale . Tantomeno è possibile ricercare eventuali test quantitativi svolti in passato attraverso lo strumento dell’ordine di esibizione, in quanto si tratterebbe di un utilizzo esplorativo di tale mezzo di ricerca della prova. Queste difficoltà sono state riconosciute anche dalla Cassazione nella nota sentenza n. 11564 del 5/6/2015, richiamata anche dal giudice del caso in esame. La soluzione indicata dalla Suprema Corte risiede nel dovere dei giudici di un’interpretazione estensiva delle condizioni stabilite dal codice di rito in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e, soprattutto, di consulenza tecnica di ufficio, fermo restando l’onere della parte di indicare in modo sufficientemente “plausibile” seri indizi della fattispecie denunciata . A sostegno di una tale interpretazione la Cassazione pone il principio di effettività, ovvero il divieto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea , e dalla Direttiva n. 104/2014 . Sebbene, infatti, la Direttiva sul risarcimento del danno antitrust non sia stata ancorarecepita nel nostro ordinamento, i principi posti a fondamento della stessa ben possono costituire un punto di riferimento per una lettura comunitariamente corretta della normativa nazionale, in particolar modo le norme della Direttiva che codificano principi già presenti nell’acquis comunitario.
5.La consulenza tecnica percipiente.
Lo strumento principe che la Suprema Corte individua al fine di superare le difficoltà probatorie legate all’asimmetria informativa esistente tra le parti nell’accesso alla prova e agli alti costi delle indagini tecnico-economiche, necessarie per l’acquisizione di elementi indispensabili, è la consulenza tecnica. Il giudice civile è chiamato, nei casi antitrust, ad utilizzare la CTU anche oltre i limiti della consulenza percipiente, che già la Cassazione aveva ritenuto necessaria in cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni causati da condotte anticoncorrenziali. Il nostro ordinamento già permette, infatti, al giudice, di affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti provati o dati per esistenti, ma anche quello di accertare la veridicità dei fatti stessi, in deroga al principio dell’onere della prova. Tuttavia, l’utilizzo della CTU al fine di accertare i fatti stessi oggetto della domanda, è consentito solo a condizione che la parte li abbia specificatamente allegati, che si tratti di fatti accessori e che il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche . L’interpretazione più estensiva dello strumento della CTU percipiente, propugnata dalla Cassazione, si dovrebbe tradurre, ad avviso dello scrivente, nella possibilità di utilizzare la consulenza per accertare non solo i fatti accessori , ma anche quelli posti direttamente a sostegno della domanda. Permane, invece, l’onere di allegazione, come la stessa Suprema Corte ricorda nella sentenza sopra citata, e la necessità che si tratti di fatti il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Del resto, è proprio la complessità dei fatti di natura economica come, ad esempio, la definizione del mercato rilevante o la determinazione del danno , a giustificare una deroga al principio dell’onere della prova. La CTU, quindi, in ogni caso non potrà sopperire all’inerzia della parte che abbia omesso, per negligenza, di provare fatti le cui prove sono ad essa facilmente accessibili.
L’utilizzo della CTU come mezzo istruttorio è assoggettato dalla Cassazione al rispetto dei termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria. Tuttavia, la Direttiva sembra deporre per un’applicazione meno severa dei termini istruttori, Il considerando 14, infatti, sottolinea il rischio di un ostacolo all’esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal TFUE derivante dall’applicazione di stringenti disposizioni giuridiche le quali prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all’inizio dell’azione e presentare elementi di prova esattamente specificati.
Per quanto qui interessa, la consulenza tecnica percipiente appare essere il metodo più efficiente per giungere alla definizione del mercato rilevante, in quanto il consulente, in virtù della sua peculiare preparazione e degli strumenti di cui può avere la disponibilità, è in grado di percepire circostanze di fatto diverse ed ulteriori rispetto a quelle percepibili de plano dalle parti e dal giudice stesso. Il consulente tecnico d’ufficio, che è chiamato ad accertare la veridicità dell’allegazione della parte, tenuta quantomeno ad individuare il mercato rilevante, è libero di scegliere il metodo scientifico che ritiene più opportuno e di ricercare i dati che ritiene più significativi al fine di formare il proprio convincimento, assumendo informazioni da terzi e compiendo le indagini che ritiene necessarie per espletare in maniera esauriente il mandato conferito. La direzione delle operazioni peritali assunta dell’ausiliario del giudice dovrebbe così evitare indagini inutili e comportamenti ostruzionistici delle parti, cui è comunque garantito il rispetto del principio del contraddittorio, potendo nominare i propri consulenti di parte. Nella relazione finale che il consulente d’ufficio è tenuto a depositare in cancelleria dopo aver ricevuto le eventuali osservazioni delle parti, egli dovrà fornire una risposta al quesito postogli dal giudice, senza la possibilità di sottrarsi a tal compito adducendo che la parte non ha fornito prove sufficienti, in quanto egli stesso è stato incaricato dell’acquisizione dei dati.
6.I poteri istruttori officiosi.
L’utilizzo della consulenza con la possibilità del consulente di acquisire direttamente elementi di prova senza la mediazione delle parti, è stata ritenuta essere quanto di più vicino esista all’esercizio di poteri ufficiosi istruttori nel nostro processo civile. I poteri istruttori, offrendo al giudice civile un’alternativa all’applicazione meccanica della regola dell’onere probatorio, sono lo strumento attraverso cui un valore primario, come quello della ricerca della verità, trova ingresso nel nostro giudizio civile, che rimane però imperniato sul principio dispositivo delle prove consacrato nell’art. 115 c.p.c. I poteri istruttori officiosi previsti nel nostro ordinamento hanno, quindi, una funzione integrativa, non sostitutiva delle prove prodotte dalle parti. Il loro esercizio, che pur si caratterizza tradizionalmente per l’ampia discrezionalità lasciata al giudice al riguardo, non può essere finalizzato a sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime .
La natura integrativa dei poteri istruttori officiosi è confermata, sebbene in maniera attenuata, dalla Cassazione anche di fronte al dovere dei giudici di rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in presenza di paventate violazioni del diritto della concorrenza. Nella sentenza n. 11564/2015, la Suprema Corte pone sulla parte che allega l’esistenza di condotte anticoncorrenziali l’onere di indicare “in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione concorrenziale”. Il passaggio della sentenza fornisce un parametro positivo in base al quale è sindacabile la decisione del giudice di utilizzare o meno i poteri istruttori officiosi. Il criterio è quello della plausibilità e dell’idoneità . Il giudice è tenuto a esercitare i poteri istruttori d’ufficio se gli indizi portano a ritenere che la condotta paventata sia plausibile, ovvero coerente con gli interessi dell’impresa che si asserisce abbia violato il diritto della concorrenza , e sia idonea, potenzialmente in grado, di danneggiare il soggetto che chiede tutela. Il concetto di plausibilità è ripreso dalla Cassazione direttamente dal testo della Direttiva, in particolare dal considerando 16 e dall’articolo 5, co. 1°, secondo cui il giudice può ordinare la divulgazione di prove al convenuto o a un terzo su istanza dell’attore, che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili, sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento. A parere dello scrivente, il principio di effettività impone che la norma vada interpretata attribuendo più peso all’allegazione dei fatti e alla loro plausibilità in astratto piuttosto che al loro riscontro probatorio, eccezion fatta per quelle prove che sono nella disponibilità diretta dell’attore. Una lettura difforme, che ponesse l’accento sulle prove che l’attore deve produrre al fine di ottenere l’ordine di divulgazione di altre prove, sarebbe paradossale e renderebbe eccessivamente difficile, se non impossibile, l’esercizio del diritto ad ottenere il risarcimento. La parte ha l’onere di ricostruire in fatto la fattispecie in modo coerente e solido da un punto di vista teorico, corredando tale ricostruzione con le prove nella sua diretta disponibilità. La produzione di elementi empirici, in base ai quali valutare la probabilità dell’evento, non dovrebbe essere necessaria . Sarà il giudice, se riterrà la fattispecie denunciata plausibile e in grado di essere lesiva, ad esercitare, anche d’ufficio, i poteri di indagine, attraverso l’acquisizione e la valutazione di dati e informazioni utili ad accertare se la fattispecie si sia concretamente verificata e vi sia stato un pregiudizio effettivo.
Rimane salvo il monopolio che le parti hanno in ordine alla richiesta di tutela e in ordine alla individuazione dei fatti che giustificano quella determinata richiesta. L’esercizio dei poteri istruttori officiosi, anche nell’interpretazione estensiva della Cassazione ai fini della tutela delle vittime di comportamenti anticoncorrenziali, non scalfisce il principio della disponibilità dell’oggetto del processo , che a sua volta discende dalla disponibilità dei diritti sostanziali. L’allegazione dei fatti è sempre onere ed esclusiva delle parti e il giudice deve giudicare su tutti i fatti allegati nella domanda e soltanto su quelli. Il limite invalicabile della disponibilità della tutela giurisdizionale si applica anche al consulente tecnico d’ufficio, che, quantunque in funzione percipiente, può indagare solo su fatti già allegati dalla parte.
Come è noto, i poteri istruttori officiosi sono criticati dagli alfieri del sistema dispositivo puro in quanto l’iniziativa probatoria del giudice incrinerebbe, specialmente nei suoi presupposti psicologici, la posizione di imparzialità di quest’ultimo che giudicherebbe su prove create da sé stesso di propria iniziativa . La consulenza tecnica in funzione percipiente sembra allontanare tale preoccupazione, non essendo il giudice coinvolto direttamente dell’acquisizione delle prove, che delega al suo ausiliario e sulle cui conclusioni può dissentire. Il giudice dovrebbe essere anzi garante dell’imparzialità del consulente, svolgendo un controllo sull’attendibilità del risultato finale della consulenza e valutando anche il rispetto del principio del contraddittorio nel corso della CTU.
7.Conclusioni.
La definizione del mercato rilevante è un fatto complesso di natura economica che costituisce un elemento fondamentale della fattispecie dell’abuso di posizione dominate. Il suo accertamento richiede complicate indagini economiche che difficilmente sono alla portata dei singoli. Alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione, il giudice è tenuto ad ovviare a tali difficoltà per rendere effettiva la tutela dei privati, anche attraverso l’utilizzo dei poteri istruttori officiosi previsti dal ordinamento. In particolare, lo strumento che appare essere più idoneo per la definizione del mercato rilevante è la consulenza tecnica percipiente in quanto il consulente, in virtù della sua peculiare preparazione, può ricercare i dati che ritiene più significativi al fine di formare il proprio convincimento. L’intervento del consulente alleggerisce la parte dell’onere della prova, pur restando in capo a quest’ultima l’onere di allegazione dei fatti in cui si è concretizzato l’abuso di posizione dominante, ivi compresa l’individuazione dello specifico mercato su cui asserisce insistere la posizione dominante. Nel caso in esame il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda dell’attore in quanto questo non aveva individuato lo specifico mercato in cui la convenuta avrebbe detenuto la posizione dominante. Correttamente il Collegio ha statuito che esorbiterebbe dai suoi poteri officiosi, riconosciuti dalla sopra citata giurisprudenza, individuare autonomamente il mercato rilevante. Si tratterebbe, infatti, di una violazione del principio della disponibilità dell’oggetto del processo, che preclude nel modo più categorico al giudice di introdurre fatti non risultanti dalle deduzioni delle parti. Infatti, mentre la parte può essere coadiuvata nell’assolvimento dell’onere della prova dall’iniziativa probatoria d’ufficio, l’onere delle allegazioni non tollera alcun intervento officioso.

Le Competenze dello Studio


Contenzioso AGEA
Azioni Antitrust



Seguici nella nostra pagina Facebook. Premi MI PIACE e non perderai più nessuna notizia.

Facebook

Precedente