Cartello dei Camion: la prima sentenza di condanna del Tribunale di Milano riconosce un overcharge dell’8% alle imprese di autotrasporto assistite da Scoccini & Associati

Cartello dei Camion: la prima sentenza di condanna del Tribunale di Milano riconosce un overcharge dell’8% alle imprese di autotrasporto assistite da Scoccini & Associati

Il tribunale di Milano ha deciso le domande di 14 imprese di autotrasporti nei confronti di Iveco, Scania, DAF e MAN quantificando il danno a seguito di un’analisi critica del CTU in misura superiore alla media europea
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Lungamente attesa in Italia, dopo che molte altre giurisdizioni si sono già pronunciate sul cartello dei costruttori di autocarri accertato dalla Commissione europea, l’11 gennaio 2026 il Tribunale di Milano ha deciso la prima causa instaurata in Italia contro il Cartello dei Costruttori di Autocarri, che il nostro studio aveva introdotto nell’ottobre 2017.
Pur trattandosi di una decisione di primo grado – ancora soggetta ad impugnazione– la sentenza rappresenta un passaggio di particolare rilievo: per l’accuratezza dell’impianto motivazionale, per il confronto aperto con precedenti stranieri e, soprattutto, per i criteri di quantificazione del danno adottati.

Un overcharge dell’8% (e 4% per il “lingering”): una quantificazione solida e “non automatica”
Il Tribunale ha riconosciuto il danno da sovrapprezzo nella misura dell’8% del prezzo di acquisto per 141 autocarri acquistati nel periodo di durata (convenzionale) dell’infrazione, e del 4% per 6 veicoli acquistati nel periodo immediatamente successivo, valorizzando l’effetto di trascinamento (lingering) . A tali importi si aggiungono rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati in motivazione .
Un profilo degno di attenzione sta nel metodo: il Tribunale, pur ricorrendo all’equità, non ha liquidato il danno in modo meramente “standardizzato”, ma ha motivato la scelta percentuale dopo un’analisi critica delle risultanze istruttorie e, in particolare, della CTU . Nella ricostruzione del Collegio, la stima del CTU è stata ritenuta eccessivamente prudenziale (anche per l’impostazione metodologica), e la percentuale è stata quindi ricondotta a un valore ritenuto equo e coerente con il materiale probatorio. In termini comparativi, il risultato si colloca al di sopra delle liquidazioni meramente equitative che, in molte giurisdizioni europee, si attestano mediamente su percentuali più contenute (spesso intorno al 5%).

Una decisione “europea” nel metodo: i richiami alla giurisprudenza straniera
I lunghi tempi del giudizio – dovuti a vicende processuali complesse, comprese pronunce non definitive e proposte conciliative – hanno consentito al Tribunale di maturare la decisione tenendo conto anche dell’evoluzione giurisprudenziale nel frattempo maturata in altre giurisdizioni.
Sono numerosi, infatti, i richiami a precedenti stranieri: tra questi, la Corte Suprema spagnola e la giurisprudenza inglese, inclusa la pronuncia della Court of Appeal del 27 febbraio 2024, richiamata per contestualizzare criticamente tesi difensive “zero overcharge” . Sul versante delle regole probatorie e delle difese tipiche del private enforcement, la sentenza valorizza inoltre orientamenti di particolare peso, come il Bundesgerichtshof tedesco (KZR 75/10) e la UK Supreme Court (Sainsbury [2020] UKSC 24). Nel complesso, si tratta di un’attenzione comparatistica non comune, che rafforza la qualità argomentativa della decisione.

Private enforcement: i passaggi chiave affrontati dal Tribunale
La sentenza si distingue anche per la trattazione approfondita di questioni centrali nel contenzioso follow-on:
Vincolatività della Decisione della Commissione e perimetro del vincolo ex art. 16 Reg. 1/2003: il Tribunale ribadisce che il vincolo riguarda l’accertamento della violazione, non automaticamente nesso causale e quantum, che restano oggetto del giudizio civile .
Direttiva Danni Antitrust e applicabilità ratione temporis: viene esclusa l’operatività della presunzione legale di danno da cartello (art. 17(2) Direttiva / art. 14(2) d.lgs. 3/2017) per ragioni temporali, atteso che l’infrazione si colloca ben prima del termine di recepimento. Al contempo, il Tribunale valorizza il principio di effettività e l’art. 17(1) della Direttiva, quale criterio ispiratore per evitare che gli oneri probatori rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento.
Passing-on defence: la decisione dedica ampio spazio all’onere probatorio e rigetta le difese di traslazione del sovrapprezzo, richiamando principi e precedenti anche stranieri .
Benefici fiscali: viene respinta l’eccezione di riduzione del danno per deduzioni fiscali, alla luce dei limiti della compensatio lucri cum damno.

In un quadro in cui la giurisprudenza europea sul trucks cartel è ancora in evoluzione, questa pronuncia milanese costituisce un precedente europeo particolarmente significativo: per la robustezza del ragionamento, per la capacità di dialogare con gli orientamenti stranieri e per un approccio alla quantificazione del danno che, pur prudente, è chiaramente fondato su un vaglio critico dell’istruttoria. Un risultato che – anche in prospettiva di appello – offre indicazioni importanti per la tutela delle imprese di autotrasporto danneggiate da intese anticoncorrenziali non solo in Italia, ma anche nella altre giurisdizioni. Sono, infatti, ancora numerose le cause di risarcimento dei danni causati dal cartello dei camion in attesa di essere decise in Italia e negli altri stati europei. Solo il nostro studio ha azioni pendenti che interessano oltre 3.000 imprese.
Per ulteriori informazioni in merito alla possibilità di agire per ottenere il risarcimento del danno Vi invitiamo a scriverci a cartellocamion@scoccinistudio.it

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