Le ordinanze di sospensione della circolazione causa neve, e la possibilità di richiedere il risarcimento danni

Le ordinanze di sospensione della circolazione causa neve, e la possibilità di richiedere il risarcimento danni

Le imprese di autotrasporto possono richiedere il risarcimento dei danni che sono conseguenza immediata e diretta delle ordinanze di sospensione della circolazione o della loro non tempestiva revoca che risultassero irragionevoli e sproporzionate. È però legittima la sospensione della circolazione su strade dove la viabilità risulta regolare, qualora siano previste avversità atmosferiche tali da determinare una crisi della viabilità o qualora le avversità atmosferiche siano in atto o siano previste su zone adiacenti dove tali strade affluiscono.
Strada neve

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Il potere di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse al di fuori dei centri abitati è attribuito dall’art. 6 del "Nuovo codice della strada" al prefetto. Nell’esercizio di tale potere il prefetto deve avvalersi dei Comitati Operativi per la Viabilità , che cooperano con il Centro nazionale denominato Viabilità Italia, che ha il compito di disporre gli interventi operativi, anche di carattere preventivo, per fronteggiare le situazioni di crisi derivanti da avversità atmosferiche o da altri eventi.
I prefetti prima dell’emanazione dell’ordinanza di sospensione della circolazione devono valutare l’interconnessione della rete viaria di rispettiva competenza con quella delle provincie limitrofe al fine di predisporre interventi coordinati ed evitare che possano affluire nella zona interessata flussi veicolari da zone vicine con conseguente rischio di gravi ed ulteriori turbative alla circolazione. L’interdizione al traffico può essere disposta anche preventivamente al manifestarsi del fenomeno atmosferico avverso.

Sono legittime, quindi, le ordinanze di sospensione della circolazione su strade dove la viabilità risulta regolare, qualora siano previste avversità atmosferiche tali da determinare una crisi della viabilità o qualora le avversità atmosferiche siano in atto o siano previste su zone adiacenti dove tali stradi affluiscono. La loro legittimità dipende dal rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. La verifica del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità deve essere condotta caso per caso, rispetto a ciascuna singola ordinanza. Ove alla luce del quadro istruttorio l’ordinanza di sospensione della circolazione o la non tempestiva revoca della stessa risultasse irragionevole e sproporzionata le imprese di autotrasporto potranno richiedere il risarcimento dei danni in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. La richiesta risarcitoria dovrà essere rivolta, quindi, al Ministero dell’Interno presso la prefettura che ha emanato l’ordinanza. Per i danni subiti a causa del blocco della circolazione non è, invece, responsabile il concessionario dell’autostrada, che si sia limitato ad eseguire quanto disposto dal prefetto.
Occorre, tuttavia, tenere presente che il diritto al risarcimento è escluso se nel momento della decisione vi era una obbiettiva situazione di incertezza sulla strada da seguire e la soluzione si è rilevata chiaramente errata solo ex post. In tali casi, infatti, l’errore della pubblica amministrazione è considerato scusabile
L’azione di risarcimento dei danni deve essere proposta innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (in seguito TAR) che ha sede nell’ambito territoriale oggetto dell’ordinanza di sospensione della circolazione. Il termine entro il quale deve essere proposta l’azione di risarcimento è di 120 giorni dalla data di emanazione dell’ordinanza di sospensione, se illegittima ab origine o dalla data in cui avrebbe dovuto essere revocata tempestivamente.

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