La Corte Costituzionale si esprime sui costi minimi dell’autotrasporto: sono legittimi

La Corte Costituzionale si esprime sui costi minimi dell’autotrasporto: sono legittimi

Con una recentissima sentenza del 2 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità dei costi minimi dell’autotrasporto determinati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti prima dell’insediamento dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Si apre così la possibilità per i vettori di poter richiedere giudizialmente quanto loro spettante, facendo, però, attenzione alla prescrizione
Corte Costituzionale

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Nell’infinita saga della regolamentazione delle tariffe dell’autotrasporto si segnala una nuova ed importante pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimità costituzionale che il Tribunale di Lucca aveva sollevato in riferimento ai costi minimi dell’autotrasporto previsti dall’art. 83 bis del D.L. 112/08, conv. in L. 133/08. Occorre, tuttavia, evidenziare che la pronuncia della Corte Costituzionale ha avuto ad oggetto il regime transitorio della norma che rimetteva la determinazione dei costi minimi al Ministero delle infrastrutture e trasporti, che ha operato fino al novembre 2011, quando si è insediato l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Non vi è quindi alcun conflitto con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha sancito l’incompatibilità con l’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea della stessa norma nella parte in cui demandava la determinazione dei costi minimi all’Osservatorio, in quanto organo composto principalmente da rappresentanti delle associazioni di categoria e committenti. Oggi, come è noto il sistema tariffario dei costi minimi è stato definitivamente abrogato dalla Legge 190/2014.

Il caso trae le mosse dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lucca, che paventava la violazione dell’art. 41 Cost. in quanto l’imposizione di costi minimi determinerebbe una limitazione della concorrenza tale da provocare una significativa barriera all’iniziativa economica privata, senza garantire il raggiungimento dello scopo ultimo della norma, ovvero la sicurezza stradale. Tale limitazione della concorrenza non garantirebbe la sicurezza stradale che sarebbe assicurata non dall’esistenza di tali corrispettivi minimi, ma dal rispetto delle disposizioni del codice della strada e di quelle della sicurezza sul lavoro. Il giudice rimettente paventava, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost. in quanto la tutela delle tariffe minime non troverebbe applicazione nei trasporti internazionali e nei trasporti di cabotaggio, così da creare una “discriminazione a rovescio” degli autotrasportatori che lavorano in Italia (tenuti a rispettare il prezzo minimo) rispetto agli stranieri verso i quali non troverebbe applicazione tale norma.

Nella sua decisione il Giudice Costituzionale ha dapprima evidenziato la differenza della questione rispetto a quella decisa dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza, ormai celebre, del 4 settembre 2014 (cause riunite C-184/13), che aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione europea la normativa nazionale in forza della quale il prezzo dei sevizi di autotrasporto delle merci per conto terzi non poteva essere inferiore a costi minimi determinati dall’Osservatorio. Le deliberazioni di tale organismo, composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati, configuravano, infatti, una accordo orizzontale di fissazione delle tariffe in violazione delle regole del diritto della concorrenza. Il caso sottoposto al giudice costituzionale riguarda, invece, il regime transitorio che rimetteva la determinazione dei costi minimi al Ministero delle infrastrutture e trasporti, regime che secondo la stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea non inciderebbe sulla libertà di concorrenza in quanto stabiliti da un’amministrazione pubblica, come affermato nell’ordinanza del 21 giugno 2016 (causa C-121/16)

La Corte Costituzionale ha ritenuto non configurabile la paventata lesione della libertà d’iniziativa economica allorchè l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale, così come sancito dall’art. 41 Cost.. Pertanto, non appare irragionevole né arbitrario che il legislatore persegua l’obiettivo di tutelare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale anche con strumenti “indiretti”, ossia attraverso un sistema tariffario che eviti un’attività d’impresa che potrebbe portare all’adozione di comportamenti poco compatibili con la sicurezza stradale. Non ha ritenuto neppure fondata la questione di legittimità costituzionale verso l’art. 3 Cost per disparità di trattamento tra i vettori nazionali e quelli non residenti in Italia. Infatti, per i trasporti di cabotaggio c’è un’apposita normativa europea, art. 8 del regolamento n. 1072/2009, che ne regola lo svolgimento e ne limita l’esecuzione.

Purtroppo, per gli autotrasportatori la pronuncia della Corte Costituzionale non gioverà a chi non abbia già instaurato un’azione legale o non abbia provveduto ad interrompere la prescrizione. La sentenza interessa, infatti, i trasporti effettuati fino a novembre 2011, data della prima deliberazione dell’Osservatorio, per i quali, in assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione, il diritto a richiedere le differenze tra i corrispettivi concordati e i costi minimi stabiliti dal Ministero appare prescritto. Ai sensi dell’art. 2951 comma 1, c.c. “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”. Per i contratti conclusi in forma orale il termine indicato nell’art. 83 bis comma 8 della legge 6 agosto 2008 n. 133, è, invece di 5 anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.

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