Cartello dei camion: la prima sentenza italiana che riconosce un risarcimento agli autotrasportatori.
Il 29 giugno 2021 il Tribunale di Napoli si è pronunciato sul risarcimento dei danni derivanti dal cartello dei camion, riconoscendo all’impresa attrice un risarcimento, liquidato in via equitativa, nel 15% del prezzo corrisposto per l’acquisto dell’autocarro.
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Con una sentenza che si pone al pari di quelle delle più efficienti giurisdizioni europee, il Tribunale di Napoli, in soli due anni dall’instaurazione del giudizio, è stato il primo in Italia a riconoscere e quantificare il danno causato dal cartello dei camion nei confronti degli acquirenti. L’attore che aveva acquistato un camion nell’anno 2007 al prezzo di € 88.550,00 ha ottenuto un risarcimento di € 11.550,00 pari al 15% del prezzo di acquisto.
Aggiungendosi ad una giurisprudenza ormai consolidata in Europa, i giudici hanno confermato quelli che sono ormai concetti pacifici sul tema, primo fra tutti il valore vincolante della Decisione resa all’esito della procedura di settlement.Anche la scelta di liquidare in via equitativa il danno, già seguita in altre giurisdizioni, in particolare la Spagna, appare una corretta applicazione di un principio da tempo dettato dalla Cassazione ed oggi espressamente previsto dall’art. 14 del Decreto legge n. 3/2017 che recepisce la Direttiva 2014/104/UE sulle azioni civili di risarcimento danni antitrust.
Attraverso la ricostruzione dei principi informativi della Direttiva 2014/104/UE, e del relativo Decreto legislativo di attuazione n. 3/2017, in materia di azioni per il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni del diritto antitrust, i giudici hanno riconosciuto ed applicato la presunzione del danno in favore dell’attrice, un’impresa di trasporti per conto terzi, la quale ha assolto al proprio onere di fornire la prova “che il convenuto (autore che si colloca all’origine della violazione) ha commesso una violazione del diritto della concorrenza; che questa violazione ha determinato un sovrapprezzo; che l’attore/acquirente indiretto ha acquisto il bene o il servizio oggetto della violazione o beni o servizi che derivano dai predetti o li incorporano”.
Il Tribunale ha infatti concluso che la Decisione del 2016 dalla Commissione Europea costituisce la prova dell’esistenza di una condotta che viola il diritto della concorrenza, rigettando le difese della convenuta che metteva in discussione la decisione stessa della Commissione perché presa a seguito di una procedura di settlement. Con una dettagliata analisi della procedura di settlement i giudici partenopei hanno affermato la piena vincolatività nel giudizio civile della Decisione del 2016 poiché non è ravvisabile alcuna violazione, né limitazione, del diritto di difesa delle case costruttrici che hanno optato volontariamente per la procedura di settlement per ottenere uno sconto di sanzione. Si tratta di una conclusione condivisa da tutti i giudici nazionali di tutta Europa che hanno trattato le azioni di risarcimento danni causati dal cartello dei camion; giudici particolarmente esperti in materia antitrust, quali sono quelli inglesi, sia di primo grado che di secondo grado hanno ritenuto la negazione della decisione e del suo contenuto da parte delle case costruttrici costituire un abuso del processo, evidenziando la contraddittorietà delle difese delle convenute con quanto ammesso innanzi alla Commissione .
Sebbene l’acquirente sia stato qualificato come indiretto, contrariamente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nel caso Tibor Trans, che ha definito gli acquirenti dei camion come soggetti danneggiati direttamente dal cartello, questa sentenza costituisce un importante traguardo per il Private Antitrust Enforcement italiano.
La liquidazione del danno è avvenuta con valutazione equitativa, su suggerimento dello stesso CTU, che ha rappresentato al giudice le difficoltà nella quantificazione del danno. Si tratta di una scelta che appare oltremodo ragionevole e corretta, risultato di un approccio pratico secondo cui l’impossibilità di quantificare il danno non è oggettiva, quanto piuttosto soggettiva, essendo necessario valutare le caratteristiche, le qualità e le possibilità del soggetto tenuto alla prova. Le tecniche di quantificazione del danno suggerite dalla Commissione Europea sono molto onerose, perché richiedono dati di mercato che non sono direttamente disponibili ai soggetti danneggiati, il cui reperimento è spesso anche molto costoso, al pari dell’assistenza di consulenti tecnici specializzati come riconosciuto nella stessa Direttiva. È, pertanto lo stesso principio di effettività, a imporre la valutazione equitativa del danno al fine di evitare che a soggetti che non possono permettersi i costi di una perizia o non abbiano accesso ai dati necessari, sia precluso il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da comportamenti anticoncorrenziali.
In conclusione, il Tribunale di Napoli rigettando le numerose eccezioni della convenuta che aveva anche chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nonché di sollevare incidente di costituzionalità e quindi superando senza esitazioni le difese che avrebbero aggravato e ritardato il giudizio, ha reso una sentenza caratterizzata da ragionevolezza, correttezza e praticità, nel rispetto delle tempistiche della giustizia, confermando l’orientamento sempre più predominante della giudici europei favorevoli a riconoscere il risarcimento dei danni agli autotrasportatori.