Cartello Autocarri: Gli effetti sui giudizi risarcitori della sentenza del Tribunale Ue che ha respinto il ricorso di Scania.

Cartello Autocarri: Gli effetti sui giudizi risarcitori della sentenza del Tribunale Ue che ha respinto il ricorso di Scania.

La sentenza del 2 Febbraio 2022 con cui il Tribunale europeo di primo grado ha respinto la richiesta di Scania di annullare la decisione della Commissione europea, avvicina il risarcimento per gli acquirenti degli autocarri del grifone svedese.
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Dopo 5 anni di attesa, finalmente, il Tribunale dell’UE ha rigettato l’appello di Scania contro la decisione della Commissione europea che aveva accertato la sua partecipazione al cartello dei costruttori di autocarri, insieme a Iveco S.p.a., Man SE, Daimler Ag, Daf trucks, Volvo/Renault con cui ha coordinato dal 1997 al 2011 i prezzi di listino di tutti gli autocarri di massa superiore alle 6 tonnellate, ad eccezione di quelli per usi militari, la tempistica di introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni (da Euro III fino a Euro VI) e il trasferimento del costo di tali tecnologie sui clienti finali.
Scania, a differenza delle altre imprese che hanno ammesso la loro partecipazione al cartello, è stata l’unica ad impugnare la decisione e per tale motivo chiede che i giudizi risarcitori che la coinvolgono vengano sospesi in attesa della decisione definitiva sulla sua impugnazione. A seguito della sentenza del Tribunale UE la decisione della Commissione nei confronti di Scania ancora non è ancora definitiva in quanto quest’ultima ha proposto appello innanzi alla Corte di Giustizia Caso (Caso C-251/22), tuttavia la sentenza del Tribunale UE esclude la sospensione automatica dei giudizi risarcitori, in quanto il giudice nazionale potrà disporla solo se non intende riconosce l’autorità della sentenza del Tribunale UE e ne espliciti le ragioni.
Dalla lettura della sentenza del Tribunale UE non emergono elementi che facciano dubitare della sua solidità, l’infondatezza dei motivi di impugnazione di Scania è evidente.
Il Tribunale UE ha respinto le eccezioni proposte da Scania, a fondamento dell’impugnazione, riguardanti le violazioni del diritto di difesa e dei principi di presunzione di innocenza e di imparzialità, osservando che tali principi non sarebbero violati in nessuna delle loro connotazioni.
Sono stati rigettati anche i motivi di impugnazione che riguardano l’ambito temporale, geografico e merceologico dell’intesa, proposti da Scania per sostenere l’inesistenza e la non configurabilità di un’intesa unica e complessa riferibile ai tre gruppi di lavoro, contestando un decentramento degli scambi informativi riferibile solo all’area tedesca ( German circle), al periodo successivo al 2004 per eccepire la prescrizione per tutti i fatti avvenuti prima, asserendo la completa assenza di impatto di tale scambio sulla propria strategia commerciale. il Tribunale ha rigettato in toto l’impugnazione, chiarendo il significato della nozione di infrazione unica e continuata, ricordando che una tale constatazione presuppone la dimostrazione di diverse condotte che si inseriscono in un piano d’insieme volto alla realizzazione di un unico obiettivo anticoncorrenziale. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale concorda sul risultato investigativo della Commissione circa i contatti collusivi intervenuti nel tempo, a diversi livelli, i quali, apprezzati nel loro complesso, segnalano palesemente l’esistenza di un piano di insieme volto a restringere e limitare la concorrenza sul mercato degli autocarri medi e pesanti nel SEE, la cui imputabilità si desume chiaramente dalla partecipazione diretta a tutti gli aspetti rilevanti dell’intesa, legittimando la Commissione ad imputare a Scania l’infrazione, congiuntamente alle altre imprese.

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