AGGIORNAMENTO SULLE AZIONI CONTRO IL CARTELLO DEI COSTRUTTORI
Nei primi mesi del 2022 sono stati emessi provvedimenti che incideranno sul proseguo dei giudizi incardinati per far ottenere agli autotrasportatori il risarcimento dei danni causati dal cartello dei costruttori di autocarri
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I giudizi incardinati per far ottenere alle imprese di autotrasporto associate a CNA Fita il risarcimento dei danni causati dal cartello dei costruttori di autocarri stanno proseguendo e, sebbene non siano stati ancora ottenuti risarcimenti, nei primi mesi del 2022 sono stati emessi provvedimenti che incideranno sul proseguo dei giudizi in maniera positiva per le vittime del cartello.
In primo luogo,il 2 febbraio 2022 il Tribunale dell’Unione Europea nella causa T-799/17 ha rigettato l’appello di Scania confermando integralmente la decisione che aveva accertato la sua partecipazione al cartello. Scania è l’unica tra i costruttori ad aver impugnato la decisione e per tale motivo chiede che i giudizi risarcitori che la coinvolgono vengano sospesi in attesa della decisione definitiva sulla sua impugnazione. Avverso la sentenza del Tribunale dell’UE Scania ha proposta appello innanzi alla Corte di Giustizia. A nostro avviso a seguito della sentenza del Tribunale UE non è più possibile la sospensione automatica dei giudizi risarcitori. Sulla questione stiamo attendendo che si pronunci il Tribunale di Milano che ha in decisione una causa riguardante veicoli Scania.
Sempre a livello europeo le questioni che interessano le richieste risarcitorie di acquirenti degli autocarri sono state portate all’attenzione della Corte di Giustizia in due giudizi.
Con la sentenza del 22 giugno 2022 resa nel Caso C-267/20 la Corte di Giustizia, condividendo le conclusioni dell’Avv. Generale Rantos, ha indicato come dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni causati dal cartello dei costruttori di autocarri il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea avvenuta in data 6 aprile 2017 con la conseguenza che la prescrizione si è verificata in Italia solo a partire del 6 aprile 2022. E’ quindi definitivamente stabilita l’infondatezza della tesi delle cartelliste che in Italia addirittura sostengono che il dies a quo risalga addirittura a gennaio 2011 per eccepire la prescrizione di qualsiasi pretesa risarcitoria in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione. La Corte di Giustizia ha altresì sancito che le norme della direttiva relative all’onere della prova e allo standard probatorio sono norme procedurali che si applicano ai giudizi incardinati successivamente alla data del 26 dicembre 2014.
Nel caso C-588/20 la Corte di Giustizia si dovrà esprimere sul perimetro merceologico del cartello, ovvero quali camion sono stati oggetto delle condotte anticoncorrenziali. In tale giudizio l’Avvocato Generale Medina ha chiarito che tutti gli autocarri, compresi quelli speciali, rientrano nel perimetro del cartello e pertanto i loro acquirenti hanno diritto al risarcimento del danno, smentendo le case costruttrici che anche in Italia hanno contestato il diritto di risarcimento relativo agli autocarri ad uso speciale (ad esempio betoniere, veicoli adibiti per trasporti eccezionali o a raccolta rifiuti e ecc.) alla luce di una lettura distorta della decisione, che è stata smentita dalla stessa Commissione europea intervenuta nel giudizio per ribadire che gli unici autocarri esclusi dal perimetro del cartello sono quelli per usi militari.
Venendo alle vicende domestiche, in Italia dopo la sentenza che ha rigettato l’eccezione di prescrizione delle cartelliste,il Tribunale di Milano in una delle cause patrocinate dallo studio legale Scoccini & Associati ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio su tutte le voci di danno lamentate dalle nostre assistite. Alla luce della compiuta allegazione di fatti e circostanze il CTU dovrà verificare se gli effetti del cartello hanno influenzato non solo i prezzi dei veicoli acquistati o presi in leasing nuovi durante la vigenza del cartello, ma anche dei mezzi acquistati successivamente alla fine del cartello o usati. Inoltre, il CTU dovrà verificare e quantificare il danno causato dal concertato ritardo delle tecnologie di riduzione delle emissioni. Il provvedimento è degno di nota perché in altri giudizi non patrocinati dallo Studio Legale Scoccini & Associati sono state rigettate a priori le domande su veicoli usati e su veicoli acquistati successivamente alla fine del cartello, per mancata allegazione del nesso causale.
Nonostante i progressi compiuti e gli sviluppi giurisprudenziali a favore delle vittime del cartello non è ancora possibile prevedere i tempi dei giudizi, considerata la acclarata strategia ostruzionistica dei costruttori. Finora, in Italia solo il Tribunale di Napoli si è espresso nel merito delle richieste di risarcimento dei danni causati dal cartello dei camion, riconoscendo un risarcimento, liquidato in via equitativa, nel 15% del prezzo corrisposto per l’acquisto degli autocarri.
Eccezion fatta per la Spagna, anche nelle altre giurisdizioni, compresa quella olandese di fronte alla quale abbiamo incardinato un’azione risarcitoria per gli associati CNA Fita ancora non risultano sentenze sulla quantificazione dal danno.