In mancanza di un contratto di trasporto regolare o della clausola di adeguamento, il Committente paga i valori indicativi di riferimento pubblicati dal MIT

In mancanza di un contratto di trasporto regolare o della clausola di adeguamento, il Committente paga i valori indicativi di riferimento pubblicati dal MIT

il D.L. n. 21/ 2022, c.d. Ucraina, prevede che in caso di mancato rispetto degli elementi essenziali del contratto di trasporto, compreso l’obbligo della clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, il corrispettivo si determina in base ai valori indicativi di riferimento pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture.
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Al fine di attenuare le ripercussioni economiche che le imprese di autotrasporto stanno subendo a causa dell’aumento dei costi del carburante, il Decreto Legge n. 21/2022, c.d. “decreto Ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha stabilito che se il contratto non è conforme a quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs n. 286/2005 il corrispettivo per il trasporto si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto pubblicati da Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

A tal riguardo il Ministero ha recentemente aggiornato i valori indicativi di riferimento distinguendo 4 classi di veicoli.
•Per la classe A che include i veicoli fino a 3,5 tonnellate di massa massima il costo x Km individuato dal Ministero è compreso tra € 0,784 e € 1,412.
•Per la classe B che include i mezzi oltre le 3,5 tonnellate fino a 12 tonnellate il costo x Km individuato dal Ministero è compreso tra € 1,001 e € 1,854.
•Per la classe C che include gli autocarri oltre le 12 tonnellate fino a 26 tonnellate il costo x Km individuato dal Ministero è compreso tra € 1,347 e € 2,696.
•Infine, per la classe D che include gli autocarri di massa massima superiore a 26 tonnellate il costo x Km è compreso tra € 1,622 e 2,979.

La verifica della conformità del contratto di trasporto ai requisiti stabiliti dall’ art. 6 del D.lgs n. 286/2005 diventa, quindi ineludibile tanto per gli autotrasportatori quanto per la committenza, in quanto il mancato rispetto della norma rende invalido l’accordo delle parti sulla determinazione del corrispettivo che viene sostituito dalla legge.
L’art. 6 del D.lgs n.286/285 richiede che il contratto di trasporto contenga una seria di elementi essenziali al fine non solo di rendere i rapporti tra committente e autotrasportatore meno litigiosi, ma anche di accrescere la conoscenza dei diritti che la legge già prevede a favore dell’autotrasportatore.
In questo senso l’art. 14 del Decreto Ucraina, ha aggiunto al preesistente elenco degli elementi essenziali del contratto in forma scritta contenuto nell’6 del D.lgs n.286/285la necessaria indicazione di una clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante. Tale clausola ha un contenuto obbligatorio in quanto l’adeguamento della parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante per le variazioni sia positive che negative intervenute rispetto alla data di stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento è imposto dalla legge, che prevale sulla volontà delle parti. Pertanto, anche in assenza di una previsione contrattuale deve adeguarsi la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.
Nei contratti di trasporto devono altresì essere regolati i tempi massimi per il carico o scarico della merce trasportata, nei limiti previsti dalla legge, che impone che il tempo di attesa non può essere superiore alle due ore sia per il carico che per lo scarico. In caso di sforamento è dovuto dal committente, anche qualora non sia responsabile dell’attesa, un indennizzo all’autotrasportatore commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo.

Per maggiori informazioni, chiarimenti o consulenza nella verifica o nella stesura dei contratti stessi Vi invitiamo a contattarci scrivendo a diritto.trasporti@scoccinistudio.it

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