I costruttori di prefabbricati assistiti dall’avv. Scoccini ottengono € 3,5 milioni in risarcimento per il cartello dei trefoli

I costruttori di prefabbricati assistiti dall’avv. Scoccini ottengono € 3,5 milioni in risarcimento per il cartello dei trefoli

Con una sentenza che affronta numerose e complesse questioni il Tribunale di Milano ha accolto pienamente la domanda risarcitoria di un gruppo costruttore di prefabbricati in cemento armato precompresso per i danni causati dal cartello italiano e europeo posto in essere dalle società produttrici di trefoli per il cemento armato precompresso. The English version of the article is available HERE
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Al termine di un giudizio complesso e impegnativo che ha visto contrapporsi due società appartenenti ad un gruppo costruttore di prefabbricati a sei produttori di trefoli, di cui tre chiamate in causa, il Tribunale di Milano ha riconosciuto alle clienti dello Studio Legale Scoccini un risarcimento pari a circa € 3,5 milioni di euro al netto di quanto già ottenuto in sede di transazione con altre partecipati al cartello e ha condannato le controparti al pagamento di € 75.000,00 di spese legali oltre spese generali, iva e cpa .
In ragione del tempo decorso dall’instaurazione del giudizio risarcitorio (8 anni) l’importo risarcitorio riconosciuto dal Tribunale di Milano aumentato di interessi e rivalutazione è stato superiore di oltre un milione di euro a quanto inizialmente richiesto dalle attrici.
Il caso nasce dall’accertamento del cartello pan-europeo dei trefoli per l’acciaio precompresso accertato dalla Commissione europea con la decisione de 30 giugno 2010, ma ha riguardato anche un cartello italiano non accertato dalla Commissione, che si era limitata a menzionarlo nel corpo della decisione. La sentenza merita attenzione in quanto tratta numerose e complesse questioni rilevanti nelle cause antitrust. La sentenza, infatti:
1.torna sulla questione già ampiamente dibattuta della prescrizione, distinguendo il dies a quo relativo ai cartelli segreti rispetto agli abusi di posizione dominante;
2.oltre ad accogliere la domanda attorea basata sull’accertamento del cartello da parte della Commissione (le c.d. follow on), ha accertato autonomamente un cartello locale non accertato dalla Commissione (c.d. stand alone), di cui le attrici avevano allegato l’esistenza;
3.Fa proprio il principio, sancito dalla Corte di Giustizia UE, di risarcibilità di tutti i danni che presentano un nesso causa con l’illecito anticoncorrenziale:
a.Accogliendo le richieste risarcitorie relative al sovraprezzo su forniture acquistate successivamente alla fine del cartello, in ragione dell’effetto trascinamento dei prezzi negli anni successivi l’illecito (il c.d. lingering period);
b.Accoglie le richieste risarcitorie relative al sovraprezzo su forniture acquistate da soggetti non partecipanti al cartello (i c.d. umbrella effects);
4.ha confermato la solidarietà passiva di tutti i partecipanti al cartello, compresi quelli che non operavano nel mercato italiano
5.ha respinto l’eccezione di riduzione del danno per trasferimento del sovraprezzo a valle (c.d. passing on) statuendo sullo standard probatorio di tale eccezione.
La sentenza a firma del Presidente della Sezione Impresa Dott. Claudio Marangoni dimostra la perizia e la meticolosità del Tribunale di Milano nel trattare complessi casi antitrust. Il Tribunale si è avvalso della consulenza tecnica di un professore universitario di economia per la quantificazione del danno e ha anche ricorso al supporto della Commissione europea ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Direttiva 2014/104 sulle azioni di risarcimento danni antitrust.
Per le numerose questioni trattate, per l’applicazione dei principi del diritto UE in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e per le valutazioni istruttorie la sentenza è destinata a diventare una pietra miliare del private antitrust enforcement in Italia.
Il lead lawyer del caso è stato l’avv. Giovanni Scoccini, che oltre ai colleghi di studio è stato supportato localmente innanzi al Tribunale di Milano dagli avvocati dello studio legale Rucellai e Raffaelli di Milano. Per la quantificazione del danno e nella CTU le attrici sono state assistite dai Proff.ri Pierluigi Parcu e Alessandra Maria Rossi.

Le Competenze dello Studio


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