Cartello dei camion: successo degli autotrasportatori assistiti dall’avv. Scoccini innanzi alla Corte di Appello di Milano che confermato la sentenza che aveva respinto l’eccezione di prescrizione
Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati dal cartello dei camion sofferti dagli autotrasportatori, con sentenza pubblicata il 10 ottobre 2023, i giudici di secondo grado hanno rigettato le impugnazioni proposte da tutte le case costruttrici e confermato la sentenza parziale del Tribunale, ribadendo l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione e dichiarando inammissibile sia il motivo di appello avverso il valore vincolante della Decisione della Commissione 2016 sia la richiesta di sospensione del giudizio. Le case costruttrici sono state condannate alla rifusione delle spese legali per circa 100.000 euro.
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Nel contenzioso avente ad oggetto le richieste risarcitorie contro il cartello dei costruttori di autocarri accertato dalla Commissione europea del 19 luglio 2016 si segnala una nuova sentenza della Corte di Appello di Milano chiamata sempre a pronunciarsi su una sentenza parziale, dopo la sentenza n.188 del gennaio 2020 qui commentata.
Con la sentenza del 13 luglio 2023, pubblicata il 10 ottobre 2023 i giudici di secondo grado hanno rigettato gli appelli proposti da MAN, Iveco, Scania, Daimler, Daf e Volvo/Renault che avevano chiesto di dichiararsi la prescrizione del diritto risarcitorio delle imprese attrici, oltre che la non vincolatività della Decisione della Commissione europea nei giudizi civili nazionali in quanto emessa al termine di un procedimento di settlement. Le appellanti chiedevano, altresì, alla Corte di Appello di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giusitizia UE sull’impugnazione proposta da Scania avverso la sentenza del Tribunale UE che aveva confermato integralmente la Decisione della Commissione che ha accertato la sua partecipazione al Cartello dei Camion.
Secondo quanto osservato dalla Corte d’Appello in merito alla prescrizione, la censura delle appellanti non merita accoglimento in quanto appare pacifico che il termine per la prescrizione stessa decorra dal giorno in cui le ditte siano venute a conoscenza del danno e della sua ingiustizia. Inoltre, non è stata fornita dalle appellanti cui spettava l’onere, la prova che tale conoscenza qualificata risalisse almeno al 2011 e dunque ad un periodo precedente la decisione della Commissione del 19 luglio 2016.
Il collegio di secondo grado accogliendo l’eccezione sollevata dalle ditte appellate, difese dagli Avv.ti Scoccini, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello delle ditte costruttrici le quali adducevano l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la vincolatività della Decisione, resa il 19 luglio 2016 dalla Commissione Europea in relazione all’esistenza dell’illecito, per i giudici nazionali. La censura di Man e Iveco è, secondo la Corte, inerente una statuizione priva di contenuto decisorio, poiché riveste mero carattere ordinatorio, strumentale rispetto all’ulteriore corso del processo, in quanto finalizzata a stabilire se la domanda che concerne il danno conseguente all’acquisto degli autocarri prodotti dalle cartelliste destinatarie di tale decisione potesse o meno proseguire. La Corte ha dunque dichiarato tale doglianza ab origine inammissibile.
Altresì inammissibile è stata dichiarato il motivo di appello avverso la decisione del Tribunale di Milano di separare le cause aventi ad oggetto il risarcimento per l’acquisto di veicoli Scania e non sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE sull’impugnazione proposta da Scania. Il Tribunale di Milano aveva, infatti, stabilito che è possibile procedere anche in relazione alle domande risarcitorie aventi ad oggetto i mezzi di marca Scania sulla base della Decisione che aveva stabilito la sua partecipazione al cartello, ancorchè non definitiva, perché nel frattempo è stata confermata in primo grado dal Tribunale UE.
Con buon favore delle ditte che hanno agito in primo grado di giudizio per ricevere un risarcimento dai danni causati dal cartello dei camion, la Corte in conseguenza del rigetto dell’appello principale e incidentale proposti dalle controparti, case costruttrici, e ha liquidato quasi 100.000 € di spese legali in favore delle attrici in primo grado, tenuto conto del valore della lite, della particolare importanza della causa, e dell’impegno difensivo profuso.